Prime riflessioni e commenti
Parte prima
Relazione tenuta al Convegno del 9 luglio 1999: Gli scarichi industriali e l'ambiente del 2000 dal dr. Alderano Mannozzi Direttore Generale della società ECOS srl
INTRODUZIONE
Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta ufficiale n° 124 del 29/05/99 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n° 152 dell'11/05/99 dal titolo "Decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"
Il Decreto 152/99 recepisce una lunga serie di direttive comunitarie in materia di acque ed ha assunto immediatamente un ruolo di primaria importanza in quanto con la sua emanazione sono state abrogate le seguenti norme :
Parte prima
Relazione tenuta al Convegno del 9 luglio 1999: Gli scarichi industriali e l'ambiente del 2000 dal dr. Alderano Mannozzi Direttore Generale della società ECOS srl
INTRODUZIONE
Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta ufficiale n° 124 del 29/05/99 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n° 152 dell'11/05/99 dal titolo "Decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"
Il Decreto 152/99 recepisce una lunga serie di direttive comunitarie in materia di acque ed ha assunto immediatamente un ruolo di primaria importanza in quanto con la sua emanazione sono state abrogate le seguenti norme :
- Legge 10 maggio 1976, n. 319;
- Legge 8 ottobre 1976, n.690, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L.10 agosto 1976, n.544;
- Legge 24 dicembre 1979, n.650;
- Legge 5/03/82, n.62, di conversione in legge, con modif. del D.L 30/12/81, n.801;
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n.515;
- Legge 25 luglio 1984, n.381 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 maggio 1984, n.176;
- gli articoli 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n.71 di conversione in legge, con modif. del D.L. 5/0290, n.16;
- Decreto legislativo 25 gennaio, 1992, n.130;
- Decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n.131;
- Decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n.132;
- Decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n.133;
- articolo 2, comma 1, della legge 6/12/93, n. 502, di conversione in legge, con modif. del D.L. 9/10/93, n. 408;
- articolo 9-bis della legge 20/12/96, n. 642, di conversione in legge, con modifi. Del D.L. 23/10/96, 552;
- Legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17/03/95, n.79.
In realtà la situazione non è così drammatica come sembrerebbe ad una prima lettura del decreto in quanto il Legislatore ha previsto modalità di applicazione che dovrebbero essere in grado di evitare traumi sia agli enti pubblici che alle aziende private.
In particolare l’art. 62 prescrive :
- che le Regioni possono adeguarsi al decreto con un tempo "non inferiore a due anni",
- che "Le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi delle disposizioni abrogate con l'articolo 63 restano in vigore, ove compatibili con gli allegati al presente decreto e fino all'adozione di specifiche normative in materia"
La nuova disciplina degli scarichi idrici si basa su due presupposti fondamentali:
- tutti gli scarichi debbono essere autorizzati (art. 45 comma 1) (concetto presente anche nella vecchia normativa)
- tutti gli scarichi devono rispettare valori limite di emissione stabiliti in funzione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (art. 28 comma 1) (concetto del tutto nuovo e sul quale sono incentrate una serie di iniziative volte a capire prima la qualità dei corpi idrici ed il loro uso e poi ad autorizzare eventuali scarichi in detti ricettori)
Tale concetto, era stato in realtà già stato introdotto dalla Legge n° 183/89 e dal D Lgs n° 130/92, di fatto, non era stato mai applicato stante la rigida comodità della Legge 319/76 e delle sue tabelle A e C.
L’art. 2 del Decreto riporta una serie definizioni da applicarsi in materia di scarichi idrici tra le quali spiccano le nuove definizioni di acque di scarico:
- g) "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- h) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue civili, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;
L'ammissibilità degli scarichi idrici nei possibili ricettori è disciplinata come segue:
- 1. scarichi in pubblica fognaturaLe acque reflue domestiche e assimilate sono sempre ammesse, alla sola condizione di rispettare il regolamento del gestore dell'impianto di depurazione (art. 33.comma 2).
- Le acque reflue industriali possono invece essere scaricate se rispettano i limiti di accettabilità ad eventuali ulteriori prescrizioni imposte nell'autorizzazione (art. 33 comma 1).
- 2. scarichi in acque superficiali
- Sono ammessi a condizione di rispettare i valori limite di emissione (art.31 comma 1)
- 3. scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo
- scarichi per i quali sia impossibile o eccessivamente oneroso il convogliamento in acque superficiali
- scarichi provenienti dalla Lavorazione/lavaggio di rocce e minerali
In via transitoria gli scarichi già autorizzati ai sensi della previgente normativa, e non ricadenti nei casi sopra citati devono essere convogliati in rete fognaria in acque superficiali, ovvero destinati al riutilizzo entro 3 anni dall’entrata in vigore della nuova legge (art. 29 comma 2).
Qualora ciò risultasse impossibile, o eccessivamente oneroso, occorrerà adeguarsi ai limiti della tabella 4 entro 3 anni dall'entrata in vigore della legge, rispettando nelle more i limiti di tabella 3 o eventuali limiti regionali più restrittivi (art. 29 comma 3)
Questo divieto di scarico nel suolo, di fatto , crea notevole danno alle aziende, ed in particolare quelle ubicate nella provincia di Teramo, in quanto ci risulta che era prassi consolidata da parte dell'ente pubblico di autorizzare lo scarico civile a condizione che venisse convogliato nel suolo mediante pozzi a dispersione.
4. scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee:
Sono vietati (art. 30 comma 1), con le seguenti eccezioni:
scarico nella stessa falda di provenienza di acque utilizzate per usi geotermici, di infiltrazione di miniere e cave, pompate nel corso di lavori di ingegneria civile, di impianti di scambio termico (art. 30 comma 2),
scarico in unità geologiche profonde di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi (art. 30 comma 3)
In via transitoria, gli scarichi già autorizzati ai sensi della previgente normativa e non ricadenti nei casi sopra citati, devono essere convogliati in acque superficiali, ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica entro 3 anni dall'entrata in vigore della nuova legge (art. comma 6)
Autorizzazione allo scarico
Tutti gli scarichi debbono essere preventivamente autorizzati (art. 45 comma 1), con la sola eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate in reti fognarie (art. 45 comma 4); che sono sempre ammessi.
Per insediamenti con scarichi di acque reflue domestiche e assimilate che non recapitano in reti fognarie il rilascio della concessione edilizia è comprensiva dell'autorizzazione allo scarico (art. 45 comma 4).
L'ente competente al rilascio delle autorizzazioni è il Comune per gli scarichi in pubblica fognatura e la Provincia, salvo diverse disposizioni regionali, per gli scarichi negli altri corpi ricettori (art. 45 comma 6)
Gli scarichi di acque reflue domestiche o equivalenti sono disciplinati dalla Regioni (art. 45 comma 3) che possono prevedere forme di rinnovo tacite delle autorizzazioni (art. 45 comma 7).
Il decreto specifica finalmente un termine per il rilascio delle autorizzazioni (90 giorni); termine non previsto dalla Legge 319/76, e quindi lasciato alla definizione da parte delle singole amministrazioni.
L'autorizzazione e valida per 4 anni e il rinnovo deve essere chiesto un anno prima della scadenza.
Se la richiesta di rinnovo è stata formulata entro tale temine, lo scarico può continuare anche in caso di ritardo dell'ente competente.
Se invece lo scarico contiene le sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5, il rinnovo deve essere concesso entro 6 mesi a decorrere dalla data di scadenza; in caso contrario lo scarico deve cessare (art. 45 comma 7).
I titolari degli scarichi in essere, autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto, provvedono a presentare l'istanza di autorizzazione come sopra indicato e comunque non oltre 4 anni da tale data (art. 62 comma11).
Fonte
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